Nel 2020 le società non si sciolgono per perdite - Massima Consiglio Notarile di Milano 191 del 16/06/2020
20 giugno 2020
Con la massima n° 191 del 16/06/2020, il Consiglio Notarile di Milano chiarisce che l'art. 6 del DL 8.4.2020 n. 23 si applica qualunque sia la data di riferimento del bilancio, quindi anche anche ai bilanci al 31/12/2019 (contrariamente a molti commenti, anche autorevoli, comparsi in questi giorni).
Il citato articolo 6 prevede che dal 9 aprile e fino al 31 dicembre di quest'anno non si applicano le norme del codice civile che prevedono la ricapitalizzazione delle società o il loro scioglimento in caso di perdite superiori a determinate soglie.
Le società che approvano in questo periodo un bilancio con perdite di qualsiasi entità, anche tali da azzerare il capitale sociale, non sono obbligate né a ridurre il capitale sociale né a coprire le perdite con nuovi versamenti. Non ha rilevanza a quale periodo si riferisce il bilancio.
Come già si è avuto modo di sottolineare a suo tempo (v. new del 14/04), propendendo sin da allora per questa interpretazione, si continua ad osservare che, paradossalmente, la normale operatività delle norme civilistiche riprenderà nel 2021, quando i bilanci saranno sicuramente influenzati negativamente (e pesantemente) dagli effetti economici dell'epidemia di Covid-19; c'è comunque tutto il tempo per meglio analizzare ed eventualmente anche modificare la normativa.
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